(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
      Trentino-Alto Adige n. 63 straord. del 30 dicembre 1993)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 6333 dell'11
ottobre 1993.
 
                               Decreta
                           Articolo unico
 
   E' approvato l'accluso "Testo unico  delle  leggi  provinciali  in
materia  urbanistica  corredato  da  un'appendice  con richiamo della
fonte delle disposizioni".
   Il decreto del 26 agosto 1993, n. 32 e' revocato.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
    Bolzano, 26 ottobre 1993
 
               Il Presidente della giunta Provinciale:
                             DURNWALDER
 
  Registrato  alla Corte dei conti addi' 7 dicembre 1993, registro n.
23, foglio n. 147 - MARINARO.
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                TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE
                 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
                               Art. 1.
                           Norme generali
 
   1.  La  conservazione  e  la  trasformazione  del territorio della
Provincia di Bolzano, e  percio'  la  programmazione  e  l'esecuzione
delle  relative  opere,  sono  regolate  dall'ordinamento urbanistico
provinciale,  dal   piano   territoriale   provinciale,   dai   piani
urbanistici  intercomunali  e comunali, dai piani di attuazione e dai
regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni, penali  e  le  norme
per  la tutela delle cose di interesse artistico e storico, stabilite
dalla legge statale.
   2.  Costituisce  trasformazione  agli   effetti   dell'ordinamento
urbanistico provinciale:
     a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un im-
mobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;
     b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immo-
bile  anche  se  cio' non comporta un mutamento dell'utilizzazione in
atto.
   3.  L'ordinamento  urbanistico   ed   edilizio   ha   come   scopi
l'equilibrio   sociale   ed  economico  del  territorio  provinciale,
l'assetto idrogeologico, la tutela del patrimonio storico, artistico,
paesistico  ed  ambientale,  lo  sviluppo   culturale,   sociale   ed
economico,  la  salvaguardia  del carattere tradizionale, e la salute
della popolazione.